DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382
Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 98 del 23 Dicembre 1944
CAPO I
Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali
Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. i del regio decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non di cinquecento; di nove, se superano I cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2. - I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli Iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3. - L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli Iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui al commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4. - Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio. un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 5. - Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta del voti, Il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età
Art. 6. - Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7. - Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo. (2)
Art. 8. - Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato dl non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art. 9. - Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
CAPO II
Delle commissioni centrali (1)
Art. 10. - Le Commissioni centrali per le professioni indicate all'articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a 11.
Art. 11. - Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un numero maggiore di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'articolo 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12. - Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13. - I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Art. 14. - I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Le commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. (3)
CAPO III
Disposizioni comuni
Art. 15. - I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti all'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16. - Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
Art. 17. - per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai precedenti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
Note
(1) Le Commissioni centrali sono ora denominate Consigli nazionali, in base all'art. 2 del D.P.L. 21 giugno 1946, n. 6
(2) "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagate le somme dovute". (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536). Si vedano oltre anche la legge 8 agosto 1977, n. 585 e la legge 10 giugno 1978, n. 292.
(3)
Legge 8 agosto 1977, n. 585
Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette
Articolo unico. - Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al collegio nazionale degli ingegneri le quote di con tributi ad essi spettanti.
Legge 10 giugno 1978, n. 292
Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini e collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.
Articolo unico. - Le tasse e i contributi stabiliti con legge e con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico. L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.
D.M. 15 febbraio 1949
Gazz. Uff. 12 marzo 1949, n. 59
Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri. E' approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 24 maggio 1948, allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni.
Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri
1. Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45. Se il ricorso e proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.
2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto, dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.
3. Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
4. E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.
5. Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L'Ufficio del Consiglio del Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al 30 comma del presente articolo, nonché‚ le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale. Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.
6. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.
7. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.
8. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che gi… sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
9. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
10. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.
11. Il segretario redige processo verbale delle sedute Il processo verbale deve contenere: a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le firme del presidente e del segretario.
12. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età 13. E' in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
14. I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché‚ provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.