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la professione del Geometra

descrizione e aspetti

La professione del geometra fu istituita in Italia nel 1929, secondo quanto disposto dal Regio Decreto n. 274. Alla nascente categoria – che sostituiva quella del perito agrimensore – furono assegnate molteplici competenze tecniche soprattutto in ambito edilizio, topografico ed estimativo, legittimandone sin da subito il ruolo di professionista poliedrico e dal sapere multidisciplinare.

La polivalenza di ieri è il sapere specialistico di oggi, frutto di una formazione continua di eccellenza e allineata agli standard qualitativi internazionali. L’elevata professionalità dei servizi offerti poggia prevalentemente su due punti di forza: la spiccata propensione all’uso delle nuove tecnologie e il forte radicamento sul territorio. La combinazione di questi elementi fa sì che il geometra sia identificato come il professionista tecnico maggiormente in grado di risolvere in maniera adeguata e tempestiva le esigenze dei cittadini e della pubblica amministrazione. Inoltre, la necessità operativa di raccogliere e analizzare i dati del territorio lo rende testimone dell’evoluzione culturale ed etnografica dei luoghi in cui opera, e nei quali è da sempre considerato dai suoi abitanti interlocutore privilegiato e fidato.

ordinamento professionale

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274 

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1929

 

Art. 1. 

Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2. 

Presso ogni Collegio è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo. 

 

Art. 3. 

Omesso perché tratta della tenuta dell’albo e della disciplina degli iscritti, ora regolati dal Decreto Legislativo Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 

 

Art. 4. 

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario: 

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; 

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale; 

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1. In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione. 

 

Art. 5. 

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti: 

1° atto di nascita; 

2° certificato di residenza; 

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda; 

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; 

5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1. 

 

Art. 6. 

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente. 

 

Art. 7. 

Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l’iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera. 

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati. 

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende. 

E’ riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. 

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. 

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione. 

 

Art. 8. 

L'albo, stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della corte d'appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio, industria e agricoltura e alla segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all'art. 15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.
 

Art. 9. 

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. 

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica. 

 

Art. 10. 

La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi: 

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili; 

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo. 

 

Art. 11. 

Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: 

a) l'avvertimento; 

b) la censura; 

c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; 

d) la cancellazione dall'albo. 

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio. 

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. 

 

Art. 12. 

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa di uno o più membri. 

Il Presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. 

In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. 

Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. 

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. 

 

Art. 13. 

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. 

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo. 

 

Art. 14. 

Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. 

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l’iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. 

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente. 

 

Art. 15. 

Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere. 

 

Art. 16. 

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: 

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; 

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; 

c) misura e divisione di fondi rustici; 

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili; 

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le 

speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; 
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; 

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; 

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; 

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari; 

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; 

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; 

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m); 

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; 

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate; 

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. 

 

Art. 17. 

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 a 24. 

 

Art. 18. 

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili. 

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere: 

1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere; 

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali, solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti; 

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali. 

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o). 

 

Art. 19. 

La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. 

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente. 

 

Art. 20. 

La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16. Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto art. 16. 

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti. 

 

Art. 21. 

Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni. 

 

Art. 22. 

Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri. 

 

Art. 23. 

I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri. 

 

Art. 24. 

L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione. 

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.
 

Art. 25. 

Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nelle località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico. 

 

Art. 26. 

Spetta al Consiglio del Collegio: 

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore della Repubblica; 

 

Art. 27. 

I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione. 

 

Artt. 28 e 29 

Omessi perché contenenti norme di carattere transitorio. 

RD 11 febbraio 1929 n. 274
DPR n.328 del 05/06/2001
Codice Deontologico
codice deontologico
Standard di Qualità

standard di qualità

qualificazione professionale della categoria dei geometri

Il presente Documento Quadro illustra i principi metodologici che supportano la definizione dei requisiti di conoscenza, abilità, competenza e capacità relativi alle prestazioni più ricorrenti afferenti la figura del geometra, sviluppati attraverso l'elaborazione delle Specifiche tecniche.


Esso inoltre fornisce riferimenti generali, comuni alle prestazioni professionali descritte in modo puntuale nelle singole Specifiche elencate al punto 5 del presente documento e suddivise nelle seguenti tre macro-aree:

- edilizia, urbanistica e ambiente

- geomatica e attività catastale

- estimo e attività peritale

 

Si applica al geometra iscritto all‟albo, indipendentemente dalla
natura dell‟impiego.

documento quadro

Premessa
 

Il presente Documento Quadro è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro “Standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri” nell'ambito del contratto siglato tra UNI e CNGeGL inerente lo sviluppo e l'evoluzione dell'omologo progetto.
Nell'ambito di tale progetto, UNI, quale ente super partes, si è reso disponibile a fornire a CNGeGL la propria competenza metodologica in materia di gestione dei processi di definizione delle specifiche tecniche per la qualificazione professionale.

 

Il documento è stato approvato dal CNGeGL nella seduta di Consiglio del 02-10-2012.

principi metodologici

macro-aree

EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

Progettazione lavori

Direzione lavori

Contabilità dei lavori

Collaudo dei lavori

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

Controllo del processo di sicurezza

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera

Redazione piano di recupero

Redazione piano di lottizzazione

Redazione piano del colore

Certificazione energetica

Consulenza per la qualificazione energetica degli edifici

Certificazione acustica degli edifici

Consulenza per la qualificazione acustica degli edifici

Progettazione e verifica ai fini della prevenzione incendi

Amministrazione immobiliare

Redazione piano di zonizzazione acustica

 

GEOMATICA E ATTIVITA’ CATASTALE

Redazione tipo o piano di frazionamento

Redazione tipo mappale

Redazione tipo particellare

Denuncia al catasto fabbricati

Voltura catastale

Rilievo del territorio

Rilievo di fabbricati

Rilievo di precisione

Tracciamento di infrastrutture territoriali

Tracciamento di fabbricati

Tracciamento di lottizzazioni

 

ESTIMO E ATTIVITA’ PERITALE

Valutazione immobiliare

Consulenza tecnica giudiziale

Consulenza tecnica stragiudiziale

Consulenza tecnica d’ufficio

Arbitrato

Redazione perizia contrattuale

Mediazione

Consulenza tecnica all’atto di trasferimento

Redazione tabelle millesimali

Riconfinazione

Redazione piano particellare di esproprio

Redazione della dichiarazione di successione

Redazione della dichiarazione di successione (Tavolare)

Accertamento usi civici

Due diligenze immobiliare

Audit documentale

Consulenza tecnica normativa

2016 © Andrea Pellicini
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